Concessione di un contributo economico per l'organizzazione di manifestazioni, eventi o iniziative

(Regolamento comunale)
  • Servizio attivo
Procedimento di concessione di un contributo economico per l'organizzazione di manifestazioni, eventi o iniziative

A chi è rivolto

Il servizio è rivolto a tutti i soggetti interessati in possesso dei requisiti previsti.

Come fare

La domanda deve essere effettuata almeno un mese prima della manifestazione, evento o iniziativa.

Entro 30 giorni dal suo termine occorre trasmettere il rendiconto economico, al quale deve essere allegata copia della documentazione attestate le spese sostenute (scontrini, fatture, quietanze, bonifici, rimborsi spese, ecc.).

Il provvedimento relativo all'erogazione del contributo verrà pubblicato sull'albo pretorio e il contributo stesso sarà rilasciato tramite bonifico bancario e su dichiarazione di esenzione del 4% da parte dell'associazione beneficiaria.

Domanda di concessione di contributo economico
Copia del documento d'identità
Copia del certificato di attribuzione del codice fiscale dell’ente o associazione
Verbale dell’organo competente contenente l’autorizzazione a presentare l’istanza di contributo
copia della polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi degli associati e per le malattie professionali e gli infortuni

Cosa serve

Per accedere al servizio, assicurati di avere:

  • SPID (sistema pubblico di identità digitale), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS)
  • tutta la documentazione prevista per la presentazione della pratica.

Cosa si ottiene

Quando il procedimento amministrativo si conclude positivamente si ottiene un contributo economico.

Tempi e scadenze

Durata massima del procedimento amministrativo: 30 giorni

Accedi al servizio

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Termini e condizioni di servizio
Argomenti:
  • Tempo libero
Categorie:
  • Cultura e tempo libero
Ultimo aggiornamento: 25/10/2023 15:47.42